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Il Club Roma Vela (Centro Velico Universitario fino al 2023) è un'Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro riconosciuta dal CONI ed affiliata all'Ente di Promozione Sportiva MSP Italia (Movimento Sportivo Popolare Italia), per il quale è anche Centro di Formazione Nazionale degli Istruttori di Vela.
Dal 2011 l'Associazione promuove l’attività velica e la pratica nautica, l’arte marinaresca, la diffusione della navigazione a vela e della marineria, il vivere e conoscere il mare come stile di vita e come formazione psico-fisica e morale.
Le attività istituzionali organizzate dall'Associazione sono aperte a tutti e per parteciparvi è necessario ottenere la qualifica di Socio tramite l'apposito form. La quota associativa annuale è di 15 € ed ha la validità di un anno solare (fino al 31 dicembre).
Il Club Roma Vela (Centro Velico Universitario fino al 2023) è un'Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro riconosciuta dal CONI ed affiliata all'Ente di Promozione Sportiva MSP Italia (Movimento Sportivo Popolare Italia), per il quale è anche Centro di Formazione Nazionale degli Istruttori di Vela.
Le attività istituzionali organizzate dall'Associazione sono aperte a tutti e per parteciparvi è necessario ottenere preventivamente la qualifica di Socio tramite l'apposito form. La quota associativa annuale è di 15 € ed ha la validità di un anno solare (fino al 31 dicembre).
Dal 2011 l'Associazione promuove l’attività velica e la pratica nautica, l’arte marinaresca, la diffusione della navigazione a vela e della marineria, il vivere e conoscere il mare come stile di vita e come formazione psico-fisica e morale.
Le attività istituzionali organizzate dall'Associazione sono aperte a tutti e per parteciparvi è necessario ottenere preventivamente la qualifica di Socio tramite l'apposito form. La quota associativa annuale è di 15 € ed ha la validità di un anno solare (fino al 31 dicembre).
STATUTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza finalità di lucro, denominata “Club Roma Vela Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “Club Roma Vela ASD”. L’Associazione ha sede legale ed operativa a Roma in via Cardinal De Luca n° 1. L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale e/o operativa senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 – NATURA E SCOPI

Oggetto dell’Associazione è l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, incluse le attività di formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

L’Associazione si propone di:

a) promuovere, programmare, organizzare, realizzare e sviluppare tutte le attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dal CIP e dal Registro Nazionale tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento alle discipline legate all’attività velica e alla pratica nautica, all’arte marinaresca, alla diffusione della navigazione a vela e della marineria, del vivere e conoscere il mare come stile di vita e come formazione psico-fisica e morale;

b) organizzare manifestazioni sportive ricreative e culturali relative alla pratica della vela e agli sport di mare, eventi, viaggi a vela in Italia e all’estero, corsi didattici e pratici, gare sportive e stage formativi in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport, utilizzare natanti, imbarcazioni e navi a vela mediante la stipula di contratti di locazione e noleggio con e senza equipaggio, comodati d’uso incluse tutte le attività di costruzione, ripristino, allestimento e gestione sia tecnica che finanziaria;

e) gestire impianti propri o di terzi, adibiti a svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport di mare, a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di vela e di diverse discipline sportive;

g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

L’Associazione può richiedere il riconoscimento a fini sportivi attraverso l’affiliazione ad un Organismo Affiliante riconosciuto dal CONI e/o dal CIP (FSN, DSA, EPS, DSAP).

ARTICOLO 3 – PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZIO SOCIALE

L’Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote di iscrizione e contributi degli associati;

b) beni mobili che diverranno proprietà dell’Associazione;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;

d) versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;

e) contributi di soggetti pubblici o privati;

f) proventi derivanti da attività economiche compatibili con le finalità sociali dell’Associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2016.

ARTICOLO 4 – SOCI

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) Soci Fondatori – coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo; i diritti e i doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;

b) Soci Ordinari – coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso dell’esercente la potestà genitoriale. E’ facoltà del Presidente delegare un componente del Consiglio Direttivo o il Segretario deliberare in merito alla domanda di ammissione di socio. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale e la relativa iscrizione a libro. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l’ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all’acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee.

I soci sono tenuti: all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al pagamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio dà diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

La perdita della qualità di socio può avvenire per dimissioni da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo, per non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari, quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione, per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. È ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

ARTICOLO 5 – QUOTE SOCIALI

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dall’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili (ad eccezione del trasferimento a causa di morte) e non rivalutabili.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA E BILANCIO

L’Assemblea è sovrana ed è formata da tutti i soci fondatori e ordinari. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’avviso della convocazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione, viene comunicato ai singoli soci a mezzo lettera, posta elettronica o tramite sistemi di messaggistica istantanea almeno otto (8) giorni prima dell’adunanza. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. È riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento del contributo associativo annuale secondo il principio del voto singolo. Sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto; in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. È consentito l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione.

L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno, di norma entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente, con la modalità del voto palese, e una volta ogni quattro (4) anni per il rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo o almeno un terzo (1/3) degli associati.

Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti (20) giorni successivi alla sua approvazione.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da tre (3) membri eletti liberamente a maggioranza semplice dall’Assemblea fra gli associati. Il Consiglio dura in carica quattro (4) anni, è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione.

In sede di costituzione della Associazione viene nominato il primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici ed istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti. La convocazione è fatta a mezzo lettera, posta elettronica o tramite sistemi di messaggistica istantanea non meno di due (2) giorni prima della adunanza. È consentito l’intervento al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 8 – CARICHE SOCIALI

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento dell’Associazione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce quando necessario.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, segue gli adempimenti contabili ed amministrativi e collabora alla gestione dell’Associazione.

ARTICOLO 9 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ARTICOLO 10 – STATUTO E REGOLAMENTI

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.

ARTICOLO 11 – COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell’Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell’Ente di appartenenza questo sarà composto di tre (3) membri, soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati, l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

ARTICOLO 12 – NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.

Regolamento

1) Il Club Roma Vela è un’associazione sportiva dilettantistica avente lo scopo di promuovere l’attività velica e la pratica nautica, l’arte marinaresca, la diffusione della navigazione a vela e della marineria, il vivere e conoscere il mare come stile di vita e come formazione psico-fisica e morale. Tutti i Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto ed il presente Regolamento.

2) La domanda di ammissione a Socio deve essere inviata telematicamente mediante la compilazione di apposito form presente sul sito web dell’Associazione. Il Presidente (o altro membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente), può accogliere la domanda salvo ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione dello stesso. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla prima convocazione. Non possono essere ammesse persone radiate, espulse o la cui domanda di ammissione a Socio sia stata respinta nell’arco del triennio precedente.

3) Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa annuale da versare all’atto dell’adesione all’Associazione ed al rinnovo, nonché eventuali contributi specifici per gli associati che intendono usufruire di determinati servizi. Per gli aspiranti Soci il pagamento della quota associativa deve avvenire contestualmente all’accettazione della domanda di ammissione. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio Direttivo la quota versata è restituita, senza interessi, entro 10 giorni dalla decisione. Al Socio non in regola con il rinnovo della quota associativa non è consentito partecipare alle attività istituzionali, nonché esercitare il diritto di voto ed intervenire verbalmente, o per iscritto, alle assemblee sociali.

4) L’utilizzo dei beni a disposizione dell’Associazione (imbarcazioni, mezzi, attrezzature, ecc.) è riservato ai Soci, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. I Soci che utilizzano i predetti beni sono responsabili verso l’Associazione di qualunque danno subito o causato a persone o a cose, anche se derivanti da forza maggiore. I Soci sono tenuti ad informare immediatamente il Consiglio Direttivo dei danni causati o dei difetti riscontrati nel periodo di loro utilizzo.

5) I Soci sono tenuti a denunciare e rifondere spontaneamente ogni danno arrecato all’Associazione o ad altri associati, per fatto proprio o di altre persone per le quali sono tenuti a rispondere. I Soci devono accettare, nella valutazione dei danni, l’arbitrato del Consiglio Direttivo o di persone a tale scopo da questi designate. L’Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di furto, danneggiamento, smarrimento o scambio di oggetti, indumenti e beni di proprietà dei Soci depositati nelle imbarcazioni e nei locali utilizzati dall’Associazione. I Soci rispondono in qualità di custodi dei beni sociali loro affidati sino alla riconsegna.

6) L’Associazione può disporre, anche per un periodo limitato, di beni (immobili, imbarcazioni, mezzi, attrezzature, ecc.) dei Soci, previo consenso scritto degli interessati. I modi ed i termini sono fissati dal Consiglio Direttivo ed approvati per iscritto dall’interessato.

7) Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. In prossimità della scadenza del quadriennio, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo uscente per fissare la data di convocazione dell’Assemblea dei Soci che elegge i membri del nuovo Consiglio. Sono eleggibili tutti i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale da almeno 3 anni consecutivi. Per l’elezione del Consiglio Direttivo sono da osservare le seguenti norme:

a) I Soci aspiranti alla carica di Presidente devono presentare per iscritto al Consiglio Direttivo uscente la propria candidatura con relativa lista dei candidati Consiglieri (Vice Presidente e Segretario) almeno 10 giorni prima dell’Assemblea. I Soci facenti parte di una lista di candidati Consiglieri collegata ad un candidato Presidente non possono far parte di altre liste.

b) Qualora almeno due Soci si siano candidati alla carica di Presidente, ogni Socio avente diritto di voto deve scrivere il nominativo del candidato prescelto su una scheda bianca da consegnare chiusa al Segretario durante l’Assemblea; null’altro può essere scritto sulla scheda sotto pena di nullità della stessa. Risulta eletto Presidente il candidato con il maggior numero di voti e sono eletti Consiglieri i componenti della lista associata. Se due o più candidati si classificano al primo posto nella graduatoria con parità di voti, è eletto Presidente il candidato con maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello con l’età anagrafica più elevata.

c) Qualora un solo Socio si sia candidato alla carica di Presidente, la votazione avviene per alzata di mano dei Soci aventi diritto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum del 50% più uno, saranno accolte seduta stante eventuali nuove candidature di Soci eleggibili con le relative liste di Consiglieri, procedendo immediatamente a nuova votazione con le modalità di cui alla lettera b). In mancanza di nuove candidature si considerano eletti il candidato Presidente ed i componenti della lista associata.

d) Nel caso sussistano mutui/finanziamenti in corso, la nomina del nuovo Presidente è subordinata alla condizione sospensiva dell’accettazione delle garanzie economiche offerte dal candidato Presidente da parte degli istituti di credito/enti finanziatori. Eventuali cause di ineleggibilità del Presidente eletto comportano l’automatica decadenza sua e della lista collegata; in tal caso, sono eletti il candidato Presidente ed i Consiglieri della lista associata che, per scorrimento, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

e) Qualora nessun Socio si sia candidato alla nomina di Presidente, ovvero l’unico candidato eletto decada per le motivazioni di cui alla lettera d), il Consiglio Direttivo uscente dovrà continuare a svolgere le proprie funzioni e fissare entro 6 mesi la data dell’Assemblea Straordinaria per assumere le opportune decisioni.

8) È facoltà del Consiglio Direttivo modificare, integrare ed aggiornare le norme del presente Regolamento con altre disposizioni utili al buon andamento dell”attività sociale sottoponendole a ratifica alla prima Assemblea utile.

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