CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO

NELLA FORMA DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

 

ISTRUTTORE

Jacopo Pasanisi

 

 

Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge tra le seguenti parti:

- l'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Velico Universitario con sede legale in Roma, Via Cardinal De Luca 1, codice fiscale 97873300582, rappresentata dal Legale Rappresentante protempore Dott. Jacopo Pasanisi, nato a Roma, il 15/10/1986, codice fiscale PSNJCP86R15H501H, da una parte (in seguito, Associazione)

e

- il Sig. Jacopo Pasanisi, nato a Roma (RM) il 15/10/1986, codice fiscale PSNJCP86R15H501H, residente a Roma (RM) in Via Cardinal De Luca 1, associato al Centro Velico Universitario con tessera numero 001, dall’altra parte (in seguito, Collaboratore);

premesso che:

a) il Centro Velico Universitario è una associazione sportiva dilettantistica senza scopro di lucro iscritta nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ed affiliata all'Ente di Promozione Sportiva MSP Italia con n. RM101484;

b) l'Associazione esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, con particolare riferimento alle discipline legate all’attività velica e alla pratica nautica, all’arte marinaresca, alla diffusione della navigazione a vela e della marineria, del vivere e conoscere il mare come stile di vita e come formazione psico-fisica e morale;

c) l'Associazione intende avvalersi delle prestazioni di collaboratori per l’assistenza, la preparazione tecnica, e l’insegnamento delle pratiche sportive peculiari delle discipline sportive da assegnare con specifiche qualifiche;

d) il collaboratore si è reso disponibile a fornire la propria prestazione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, comma 1 n.3 c.p.c. nonché secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 28 del D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii ed è, dunque, esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa in base ai suddetti articoli nel rispetto dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 e successive modificazioni;

e) il collaboratore dichiara di essere idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo e di non avere condizioni psico-fisiche ostative all'espletamento della stessa;

f) le parti dichiarano di conoscere ed accettare le norme ed i regolamenti di MSP Italia, che disciplina lo svolgimento dell'attività cui si riferisce il presente accordo;

g) il collaboratore è iscritto all'Albo Nazionale dei Tecnici MSP Italia in qualità di Istruttore di Vela (tessera n. 2576134);

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

2. Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria attività in piena autonomia organizzativa, operativa e tecnica, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dall'Associazione e in modo prevalentemente personale senza alcun vincolo di subordinazione.

3. Il collaboratore si obbliga affinché le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

4. Il collaboratore si obbliga al possesso di certificazione medica che ne permette l’esercizio dell’attività lavorativa sportiva e il suo rilascio/scadenza condiziona l’efficacia del presente accordo.

5. Il collaboratore si obbliga, in caso di svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, a fornire all'Associazione il proprio certificato penale ai sensi dell’art.25 bis del DPR 313 del 2002.

6. Il collaboratore indicherà all'Associazione, e concorderà con essa, i giorni e le ore in cui svolgerà la propria attività didattica.

7. Per tutto il tempo in cui la prestazione lavorativa oggetto del presente accordo è prevista a bordo dei natanti o delle imbarcazioni di cui dispone l'Associazione, il collaboratore accetta la carica di "Comandante" con tutte le responsabilità che ne derivano. In particolare, egli è responsabile:

  • della sicurezza per sé stesso e delle altre persone a bordo; deve perciò valutare con la necessaria prudenza la situazione meteorologica tenendo conto della propria esperienza e di quella delle altre persone a bordo: ogni decisione in merito è sua e solo sua;
  • del controllo preventivo delle dotazioni di sicurezza, dell’efficienza dell’imbarcazione affidatagli, della presenza dei documenti, della corretta condotta dell’imbarcazione, dell’osservanza delle norme di navigazione;
  • per le eventuali sanzioni da parte delle forze dell’ordine;
  • dei danni all’imbarcazione derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza e/o errori di manovra occorsi sia in navigazione che all’ormeggio;
  • della riconsegna del natante o dell’imbarcazione nel porto, nel giorno e/o all’orario convenuti, nello stesso stato in cui gli è stata affidata.

8. Con la sottoscrizione del presente accordo, il collaboratore si impegna altresì:

  • a rispettare i regolamenti interni dell'Associazione;
  • a tenere costantemente una condotta morale e sportiva rispettosa dei principi di lealtà, buona fede, correttezza e rispetto dei colleghi, ed in particolare a condurre uno stile di vita consono all'esercizio dell'attività sportiva dell'Associazione;
  • a collaborare con l'Associazione negli obblighi a questa richiesti da eventuali sponsor e/o partner ed in particolare indossare la divisa sociale nelle ore di attività o comunque a semplice richiesta dell'Associazione;
  • ad avere la massima cura di tutti i materiali, attrezzi ed altri strumenti messi a disposizione dall'Associazione e ad organizzare il proprio lavoro secondo criteri di massima economia;
  • a rispettare scrupolosamente i regolamenti e le circolari dell'Ente di affiliazione;
  • alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso in alcun modo, durante il periodo in cui svolgerà la propria attività, dei dati e notizie relative agli associati della Associazione, in favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente;
  • a non divulgare con alcun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche o televisive ecc.), anche dopo la cessazione di efficacia, per qualsiasi causa, del presente accordo, senza la preventiva autorizzazione dell'Associazione, informazioni, notizie e commenti relativi all'incarico affidatogli in forza del presente accordo, o a fatti, circostanze ed atti riguardanti l'Associazione di cui sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dello svolgimento di detto incarico;
  • a non compiere atti in pregiudizio dell'attività dell'Associazione, o che possano ledere l'immagine della stessa.

9. Il contratto di collaborazione avrà decorrenza dal 01/07/2023 fino al 31/12/2023, data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo. Le parti potranno risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta spedita mediante posta elettronica, con un periodo di preavviso di 15 giorni.

10. Le parti possono recedere per giusta causa e, quindi, senza obbligo di preavviso nelle seguenti ipotesi:

  • comportamenti che non consentano la prosecuzione neppure temporanea del contratto;
  • comportamenti del collaboratore in contrasto con i principi ispiratori dell'attività sociale;
  • comportamenti del collaboratore che provocano danni economici ovvero incidano negativamente sull'immagine dell'Associazione;
  • comportamenti del collaboratore che provochino gravi sanzioni sportive;
  • comportamenti del collaboratore che violino la normativa antidoping;
  • mancata corresponsione da parte dell'Associazione dei compensi nei termini stabiliti nel presente accordo;
  • mancata osservazione degli obblighi di riservatezza.

11. Il collaboratore è responsabile di eventuali ritardi e irregolarità nella realizzazione delle attività concordate nel presente contratto, fatto salvo il caso di forza maggiore e si assume la piena responsabilità che gli esercizi impartiti vengano svolti senza pregiudicare in alcun modo l'incolumità psico-fisica degli allievi.

12. Qualora si verifichino eventi impeditivi all'esecuzione della prestazione nei tempi predeterminati, il collaboratore si impegna a darne comunicazione preventiva all'Associazione onde consentire il regolare svolgimento dell'attività, anche indicando il nominativo di un suo sostituto che dovrà ottenere il gradimento dell'Associazione stessa. In mancanza, provvederà l'Associazione alla temporanea sostituzione, senza che il collaboratore stesso possa, in questo caso, opporsi. La persona individuata non si sostituirà nei rapporti intercorrenti tra il collaboratore e l'Associazione.

13. A fronte del rituale adempimento delle prestazioni sportive dilettantistiche sopra menzionate l'Associazione si impegna a corrispondere al collaboratore un compenso lordo sulla base dell’applicazione delle ritenute contributive e fiscali di legge pari a € 100 per ogni singola giornata lavorata. Il collaboratore al fine di determinare il compenso della propria prestazione consegnerà, normalmente alla fine del mese, il riepilogo delle giornate prestate e dei compensi di lavoro rientranti nel D.Lgs. 36/2021 ricevuti da altri soggetti nel periodo di competenza, pertanto l’importo è indicativo e sarà proporzionato alle attività effettivamente svolte. Il pagamento del compenso avverrà nei tempi concordati di comune accordo fra le parti mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate dal collaboratore o modalità equipollente. Il rimborso delle spese sostenute e documentate dal collaboratore, spetterà solo se le trasferte e le altre spese siano state preventivamente autorizzate dalla Associazione.

14. Eventuali spese sostenute dal collaboratore per riparazioni urgenti non dipendenti dalla sua responsabilità devono essere preventivamente autorizzate dall’Associazione e sono rimborsate solo dietro presentazione di adeguata documentazione fiscale, nel limite autorizzato.

15. Le assicurazioni stipulate dall’Associazione non coprono la perdita o il danneggiamento di cose/beni del collaboratore o delle altre persone. Salvo dolo o colpa grave, l'Associazione e il collaboratore sono esonerati da qualsiasi tipo di responsabilità in caso di danni alla persona od a cose occorsi nella normale pratica dell'attività velica e dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2048 c.c..

16. Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente il collaboratore dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dall'Associazione per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno dell'Associazione che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.
Il collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle normative vigenti. In particolare, dichiara di non essere un dipendente pubblico o di conoscere le norme applicate per sottoscrivere il presente accordo.

17. Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs n. 196/2003, ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, il collaboratore dichiara di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini di cui al presente accordo come indicato nella Privacy Policy di seguito riportata.

18. Il presente accordo verrà registrato in caso d’uso. Eventuali spese di registrazioni e qualsiasi altra spesa saranno a carico di chi richiede la registrazione.

19. Qualsiasi controversia circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente accordo è deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo scelto di comune accordo; in difetto di accordo, il terzo membro è nominato dal Comandante dell’Autorità Marittima nella cui giurisdizione si trova la sede dell’Associazione. L’arbitrato ha luogo ove l’Associazione ha la propria sede principale. Il collegio arbitrale decide quale amichevole compositore con ogni libertà di forma o procedura.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente accordo, si fa riferimento alle norme legislative vigenti.

 

 

PRIVACY POLICY

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679

Il trattamento dei dati personali per i quali da parte di questa Associazione viene chiesto il consenso sarà improntato, come da normativa indicata, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

I dati qui raccolti (nome, cognome, telefono, indirizzo email, luogo e data di nascita, codice fiscale, etc.) vengono utilizzati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici per i trattamenti previsti dalla legge e per le seguenti finalità:

– inserimento dei dati personali in supporto cartaceo e/o informatico da parte dell'Associazione per la gestione del relativo archivio nonché per quello necessario al tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva MSP Italia, quando utilizzato;

– utilizzo dei dati per la custodia legale delle certificazioni di idoneità medica previste dalle leggi in vigore;

– corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali dell'Associazione.

La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento, per la gestione contabile, amministrativa, fiscale dell’Associazione, per l’invio di comunicazioni di vario genere e natura all’interessato e alla propria famiglia, anche utilizzando modalità idonee di inserimento di dati, fotografie, articoli e riprese audiovisive nel proprio archivio storico per l'eventuale pubblicazione del suddetto materiale nel proprio sito internet o nelle pubblicazioni, per la pubblicazione di fotografie e/o riprese audiovisive per articoli circa l’attività sportiva effettuata e/o risultati raggiunti.

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 18 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.

Il rifiuto dell’interessato al conferimento dei dati personali, ivi comprese le immagini e relative riprese audiovisive, comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui alle finalità indicate nella presente informativa.

In qualsiasi momento, l'interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

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– ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge;

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– opporsi alla portabilità dei dati;

– revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

– proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio di tali diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta tramite email all’indirizzo info@uniromavela.it.

Il Titolare del trattamento dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Velico Universitario con sede legale in Via Cardinal De Luca 1, 00196 Roma. Il Responsabile del trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo email info@uniromavela.it.

 


 

 

Letto, approvato e sottoscritto

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Firmato da Centro Velico Universitario A.S.D.
Data: 28/11/2023


Certificato di firma
Nome documento: Accordo di Collaborazione Sportiva Istruttore
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Timestamp Audit
29/09/2023 16:59 CETAccordo di Collaborazione Sportiva Istruttore caricato da Centro Velico Universitario A.S.D. - info@uniromavela.it IP 151.31.110.243